DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 10.04.2014, C-435/2012, ACI Adam

Compenso per copia privata: escluse le copie ottenute da fonte illegale


Il caso
ACI Adam e altri produttori/importatori di cd fanno causa a Thuiskopie e SONT, due fondazioni che si occupano, rispettivamente, della riscossione e della fissazione del compenso per copia privata in Olanda. Secondo le imprese, in violazione del diritto dell’Unione Europea, il compenso tiene conto anche del pregiudizio derivante ai titolari di diritti d’autore a causa delle copie effettuate a partire da una fonte illegale.
Il giudice olandese, dubitando dell’interpretazione corretta dell’art. 5, par. 2 e 5 Direttiva 2001/29/CE e della Direttiva 2004/48/CE, si rivolge alla Corte di Giustizia.  

La decisione della Corte di Giustizia

È vero che, osserva la Corte di Giustizia, la Direttiva 2001/29 “non si esprime esplicitamente sul carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale una riproduzione dell’opera può essere realizzata” quando disciplina l’equo compenso.
Nel caso dell’art. 5 della Direttiva, però, si impone un’interpretazione restrittiva che impedisce agli Stati di trattare indifferentemente le copie private realizzate a partire da fonti legali e quelle realizzate da fonti contraffatte, per determinare il compenso.
Ammettere il contrario, infatti, incoraggerebbe la diffusione di opere contraffatte, con pregiudizio del mercato interno e degli interessi dei titolari dei diritti.
Neppure “il fatto che non esista alcuna misura tecnologica applicabile per contrastare la realizzazione di copie private illegali” consente di giungere a una diversa conclusione.
Il principio del “giusto equilibrio” stabilito dalla Direttiva, poi, non è garantito dalla disciplina olandese, poiché l’utente finale, sul quale il costo del compenso per copia privata è nella pratica traslato, è penalizzato dal fatto di dover pagare un compenso che tiene conto anche delle copie private illegalmente ottenute da altri.
Per la Corte di Giustizia, quindi, la normativa olandese viola il diritto UE.
Infine, non è qui applicabile la Direttiva 2004/48/CE, che riguarda solo le azioni proposte dal titolare del diritto per prevenire/interrompere una violazione dei diritti di proprietà intellettuale (e non, come in questo caso, le cause promosse da operatori economici sul compenso per copia privata).  

Perché questa sentenza è importante?
Insieme ad altre decisioni– Padawan, Microsoft, Amazon.com e Copydan Bandkopi – questa sentenza chiarisce i limiti del sistema della copia privata previsto dalla Direttiva 2001/29/CE.
La Corte sottolinea, ancora una volta, che la regola generale sulla riproduzione delle opere protette è quella della necessaria autorizzazione del titolare del diritto. Le eccezioni, tra cui quella di copia privata, devono rimanere tali e gli Stati membri sono tenuti a rispettare tali principi.
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