DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 11.07.2013, C-521/2011, Amazon.com

Compensi per copia privata e vendite online


Il caso
Austro Mechana, collecting austriaca, richiede ad Amazon, gigante delle vendite online, di pagare il compenso per copia privata sui supporti di registrazione da essa commercializzati in Austria.
Di fronte al rifiuto di Amazon, nasce una lite davanti ai giudici austriaci, che sollevano diverse questioni di interpretazione alla Corte di Giustizia.  

La decisione della Corte di Giustizia

Come in altre pronunce – Padawan, ACI Adam, Microsoft, Copydan Bandkopi – la decisione ruota attorno all’art. 5, par. 2 lett.b della Direttiva 2001/29/CE.
Facendo ampio rinvio al caso Padawan, la Corte afferma che un ordinamento nazionale come quello austriaco, in cui l’equo compenso è applicato indiscriminatamente su tutti i supporti di registrazione – anche nel caso in cui l’utilizzazione finale non rientri nell’ambito dell’art. 5 – è compatibile con il diritto UE a due condizioni, che devono essere accertate dal giudice nazionale.
Da un lato, tale soluzione deve essere giustificata da “difficoltà pratiche” legate all’identificazione dei singoli utenti, alla luce dell’obbligo dello Stato di garantire “l’effettiva riscossione dell’quo compenso”. Dall’altro, in applicazione del principio del giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti finali delle opere, deve essere riconosciuto un diritto al rimborso effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo indebito.
In questo senso, la Corte indica alcuni criteri utili per il giudice nazionale: entità, efficacia, disponibilità, pubblicità e semplicità di utilizzazione di un’esenzione a priori e del diritto al rimborso.
Rientra invece nella discrezionalità degli Stati la previsione di una presunzione semplice di uso privato per ogni supporto di registrazione commercializzato, poiché l’equo compenso è dovuto in base alla “semplice capacità dei supporti di registrazione di realizzare copie”.
La stessa discrezionalità giustifica anche che, come avviene in Austria, il 50% del compenso sia attribuito ai titolari dei diritti indirettamente, ossia attraverso enti sociali e culturali che operino a loro favore a condizioni non discriminatorie.
Infine, il compenso per copia privata non è escluso dal fatto che un analogo prelievo sia già stato corrisposto dall’operatore economico in un altro Stato membro, anche se lo Stato territorialmente competente ad applicare il prelievo rimane quello in cui si trova l’utente finale.
Al soggetto che abbia corrisposto il compenso ad uno Stato territorialmente non competente spetterà però il diritto al rimborso.  

Perché questa sentenza è importante?
La decisione fornisce utili indicazioni sia riguardo ai limiti della discrezionalità degli Stati membri nella disciplina della copia privata nel proprio territorio, sia sulla valutazione del “giusto equilibrio” tra interessi dei titolari dei diritti e degli utenti finali.
La sentenza risolve inoltre eventuali dubbi sull’applicabilità dell’equo compenso anche agli operatori della digital economy, come i siti di vendite online.
RICERCA
  search   reset