DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 13.02.2014, C-466/2012, Svensson e altri

Links ad opere protette in Internet: limiti della nozione di “comunicazione al pubblico”

Il caso
Un gruppo di giornalisti accusa una società svedese, Retriever Sverige, di aver pubblicato sul proprio sito un elenco di links ad articoli dei giornalisti, liberamente accessibili su altri siti, così violando i diritti d’autore dei giornalisti. La società sostiene, al contrario, di essersi limitata a segnalare ai suoi utenti i siti Internet in cui si trovano le opere di loro interesse.
La Corte di Giustizia, interrogata dal giudice svedese, si pronuncia sui rapporti tra linking e tutela dei diritti d’autore in Internet.  

La decisione della Corte di Giustizia

La fornitura su un sito Internet di links verso opere protette già liberamente disponibili su un altro sito Internet rientra nella nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva 2001/29/CE?
Ripercorrendo la propria giurisprudenza sul tema (tra cui i casi SGAE e ITV Broadcasting), la Corte di Giustizia giunge a una risposta negativa.
È vero che la fornitura dei links costituisce un “atto di comunicazione”, perché mette le opere a disposizione di un pubblico (l’insieme dei potenziali utenti del sito), che può accedervi quando e dove vuole. A parità di modalità tecniche di comunicazione rispetto alla comunicazione originaria (la rete Internet), però, il pubblico deve essere nuovo, ossia si deve distinguere dall’insieme dei destinatari potenziali presi in considerazione dai titolari dei diritti d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione originaria. Per le opere in questione (gli articoli giornalistici), non è così, perché queste erano sin dall’inizio liberamente accessibili in rete.
Questa soluzione non vale, tuttavia, se il link consente agli utenti di “eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l’opera protetta si trova per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati”: in tal caso, il complesso di tali utenti sarà un “pubblico nuovo” ed occorrerà l’autorizzazione dei titolari dei diritti. Il “funzionamento del mercato interno”, infine, impone che gli Stati UE non possano stabilire unilateralmente che altre forme di messa a disposizione delle opere protette rientrino nella nozione di comunicazione al pubblico stabilita dalla Direttiva 2001/29/CE e interpretata dalla Corte di Giustizia.  

Perché questa sentenza è importante?
Questa sentenza rende più chiari i confini della “comunicazione al pubblico” di opere protette in Internet tramite la tecnica del linking: salvo il caso in cui le opere siano già liberamente accessibili in rete, qualsiasi altra messa a disposizione di esse al pubblico deve essere autorizzata dai titolari dei diritti. 
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