
DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza
Corte di Giustizia, 13.02.2014, C-466/2012, Svensson e altri
Links ad opere protette in Internet: limiti della nozione di “comunicazione al pubblico”
Il caso
Un gruppo di
giornalisti accusa una società svedese, Retriever Sverige, di aver pubblicato sul
proprio sito un elenco di links ad
articoli dei giornalisti, liberamente accessibili su altri siti, così violando
i diritti d’autore dei giornalisti. La società sostiene, al contrario, di
essersi limitata a segnalare ai suoi utenti i siti Internet in cui si trovano
le opere di loro interesse.
La Corte di
Giustizia, interrogata dal giudice svedese, si pronuncia sui rapporti tra linking e tutela dei diritti d’autore in
Internet.
La decisione della Corte di Giustizia
La fornitura su
un sito Internet di links verso opere
protette già liberamente disponibili su un altro sito Internet rientra nella
nozione di “comunicazione al pubblico”
ai sensi della Direttiva 2001/29/CE?
Ripercorrendo la
propria giurisprudenza sul tema (tra cui i casi SGAE e ITV Broadcasting),
la Corte di Giustizia giunge a una risposta negativa.
È vero che la
fornitura dei links costituisce un “atto di comunicazione”, perché mette le
opere a disposizione di un pubblico (l’insieme dei potenziali utenti del sito),
che può accedervi quando e dove vuole. A parità di modalità tecniche di
comunicazione rispetto alla comunicazione originaria (la rete Internet), però, il
pubblico deve essere nuovo, ossia si
deve distinguere dall’insieme dei destinatari potenziali presi in
considerazione dai titolari dei diritti d’autore nel momento in cui hanno
autorizzato la comunicazione originaria. Per le opere in questione (gli
articoli giornalistici), non è così, perché queste erano sin dall’inizio
liberamente accessibili in rete.
Questa soluzione
non vale, tuttavia, se il link
consente agli utenti di “eludere misure
restrittive adottate dal sito in cui l’opera protetta si trova per limitare
l’accesso del pubblico ai soli abbonati”: in tal caso, il complesso di tali
utenti sarà un “pubblico nuovo” ed
occorrerà l’autorizzazione dei titolari dei diritti.
Il “funzionamento del mercato interno”,
infine, impone che gli Stati UE non
possano stabilire unilateralmente che altre forme di messa a disposizione delle
opere protette rientrino nella nozione di comunicazione
al pubblico stabilita dalla Direttiva 2001/29/CE e interpretata
dalla Corte di Giustizia.
Perché questa sentenza è importante?
Questa sentenza
rende più chiari i confini della “comunicazione
al pubblico” di opere protette in Internet tramite la tecnica del linking: salvo il caso in cui le opere
siano già liberamente accessibili in rete, qualsiasi altra messa a disposizione
di esse al pubblico deve essere autorizzata dai titolari dei diritti.