Il caso
Una serie di
emittenti tv inglese, inclusa ITV Broadcasting, accusa la società TVCatchup Ltd
(TVC) di violazione dei diritti d’autore mediante la ritrasmissione in
Internet, in tempo reale, di programmi televisivi diffusi dalle emittenti.
TVC si difende
affermando che consente ai propri utenti di vedere
online solo le trasmissioni alle quali essi siano abbonati anche
sulla tv terrestre, grazie alla propria licenza televisiva, e solo nel
territorio del Regno Unito.
Ancora una volta,
la questione sottoposta dal giudice inglese alla Corte di Giustizia riguarda i
confini della nozione di “
comunicazione
al pubblico”
(art. 3 Direttiva 2001/29/CE).
La decisione della Corte di Giustizia
È una “
comunicazione al pubblico” la
ritrasmissione di programmi tv effettuata da un organismo diverso
dall’emittente originaria, mediante un flusso Internet messo a disposizione dei
soli abbonati, benché questi potrebbero comunque ricevere legalmente la
trasmissione su un apparecchio tv nel medesimo territorio?
Per la Corte di
Giustizia, il significato ampio da attribuire al concetto – cfr. anche caso
SGAE
– suggerisce una risposta affermativa: perciò, la ritrasmissione richiede un’autorizzazione
individuale dei titolari dei diritti. Sono qui decisive la diversità e la
specificità dei mezzi tecnici utilizzati per le due comunicazioni (l’originaria
radiodiffusione televisiva terrestre e la successiva ritrasmissione in Internet).
È inoltre
presente un pubblico, ossia ad un numero considerevole di destinatari
potenziali al quale la comunicazione è diretta, costituito dall’insieme dei
residenti nel Regno Unito che abbiano una connessione Internet e che affermino
di avere una licenza televisiva. Proprio perché il mezzo tecnico impiegato è
specifico, questo pubblico non deve essere “
nuovo”
(richiesto invece in molti altri casi, tra cui
Svensson e
Football
Association Premier League).
Per individuare se
ricorre o no una “
comunicazione al
pubblico”, in questo caso la Corte non ritiene determinanti né il carattere
lucrativo della comunicazione né il fatto che gli organismi coinvolti siano in
concorrenza tra loro.
Perché questa sentenza è importante?
I titolari dei
diritti d’autore e dei diritti connessi devono essere tutelati in ogni caso di
comunicazione delle loro opere diversa da quella specificamente autorizzata in
origine. Anche le ritrasmissioni Internet di programmi televisivi (o di opere
musicali, per esempio) diffusi in via terrestre devono quindi ricevere
un’autorizzazione individuale.