DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 07.03.2013, C-607/11, ITV Broadcasting

Ritrasmissione online di programmi televisivi: solo con il consenso dei titolari dei diritti


Il caso

Una serie di emittenti tv inglese, inclusa ITV Broadcasting, accusa la società TVCatchup Ltd (TVC) di violazione dei diritti d’autore mediante la ritrasmissione in Internet, in tempo reale, di programmi televisivi diffusi dalle emittenti.
TVC si difende affermando che consente ai propri utenti di vedere online solo le trasmissioni alle quali essi siano abbonati anche sulla tv terrestre, grazie alla propria licenza televisiva, e solo nel territorio del Regno Unito.
Ancora una volta, la questione sottoposta dal giudice inglese alla Corte di Giustizia riguarda i confini della nozione di “comunicazione al pubblico(art. 3 Direttiva 2001/29/CE).  

La decisione della Corte di Giustizia

È una “comunicazione al pubblico” la ritrasmissione di programmi tv effettuata da un organismo diverso dall’emittente originaria, mediante un flusso Internet messo a disposizione dei soli abbonati, benché questi potrebbero comunque ricevere legalmente la trasmissione su un apparecchio tv nel medesimo territorio?
Per la Corte di Giustizia, il significato ampio da attribuire al concetto – cfr. anche caso SGAE – suggerisce una risposta affermativa: perciò, la ritrasmissione richiede un’autorizzazione individuale dei titolari dei diritti. Sono qui decisive la diversità e la specificità dei mezzi tecnici utilizzati per le due comunicazioni (l’originaria radiodiffusione televisiva terrestre e la successiva ritrasmissione in Internet).
È inoltre presente un pubblico, ossia ad un numero considerevole di destinatari potenziali al quale la comunicazione è diretta, costituito dall’insieme dei residenti nel Regno Unito che abbiano una connessione Internet e che affermino di avere una licenza televisiva. Proprio perché il mezzo tecnico impiegato è specifico, questo pubblico non deve essere “nuovo” (richiesto invece in molti altri casi, tra cui Svensson e Football Association Premier League).
Per individuare se ricorre o no una “comunicazione al pubblico”, in questo caso la Corte non ritiene determinanti né il carattere lucrativo della comunicazione né il fatto che gli organismi coinvolti siano in concorrenza tra loro.  

Perché questa sentenza è importante?

I titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi devono essere tutelati in ogni caso di comunicazione delle loro opere diversa da quella specificamente autorizzata in origine. Anche le ritrasmissioni Internet di programmi televisivi (o di opere musicali, per esempio) diffusi in via terrestre devono quindi ricevere un’autorizzazione individuale.  
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