DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 8.09.2016, C-160/2015, GS Media

Links a siti che pubblicano opere protette: maggiori tutele per i titolari dei diritti


Il caso
La società olandese GS Media, sul proprio sito Geenstijl.nl, pubblica alcuni links ad altri siti che consentono di accedere a fotografie realizzate da un’attrice per la rivista Playboy. L’editore della rivista, al quale il fotografo autore delle fotografie ha ceduto i propri diritti, chiede invano a GS Media di rimuovere i collegamenti dal proprio sito e si rivolge poi al giudice olandese per il risarcimento del danno per violazione del diritto d’autore.
Per il giudice olandese, la soluzione della questione esige un preliminare chiarimento della Corte di Giustizia.  

La decisione della Corte di Giustizia

La sentenza ruota attorno alla definizione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva 2001/29/CE: rientra in tale concetto la collocazione su un sito Internet di un link verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore?
La Corte di Giustizia ricorda che, poiché la direttiva intende garantire ai titolari dei diritti un elevato livello di protezione e dunque “un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere”, il concetto deve essere inteso in senso ampio (cfr. Football Association Premier League e ITV Broadcasting).
La “comunicazione al pubblico” è costituita da due elementi cumulativi, l’atto di comunicazione e il pubblico, da valutarsi in modo individualizzato (Phonographic Performance Ireland) e tenendo conto di molteplici criteri – il ruolo dell’utente, lo scopo di lucro, le modalità tecniche utilizzate, la novità del pubblico - applicabili sia singolarmente sia in reciproca interazione (SCF, Reha Training).
Nei casi Svensson e altri e BestWater International, la Corte di Giustizia si era già pronunciata sulle tecniche di linking e framing escludendole dalla nozione di “comunicazione al pubblico”. In questa sentenza, però, si aggiunge un punto fondamentale: la pubblicazione sul sito a cui il link rimanda costituisce “comunicazione al pubblico se essa è avvenuta senza il consenso del titolare del diritto.
Come verificare se una pubblicazione sul web sia o non sia stata autorizzata dal titolare del diritto? I giudici europei distinguono tra l’ipotesi in cui i links sono “forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione” delle opere protette sull’altro sito web, e quella contraria in cui “i collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza”.  

Perché questa sentenza è importante?

Nell’opinione della Corte di Giustizia, le opere protette meritano un’ampia protezione anche online, restando la loro diffusione ancorata all’autorizzazione del titolare del diritto. Nonostante riguardi un caso di pubblicazione di opere fotografiche, la soluzione può essere analogicamente estesa al diritto d’autore e ai diritti connessi sulle opere musicali.
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