Il caso
La società
olandese GS Media, sul proprio sito Geenstijl.nl, pubblica alcuni links ad altri siti che consentono di
accedere a fotografie realizzate da un’attrice per la rivista Playboy. L’editore della rivista, al
quale il fotografo autore delle fotografie ha ceduto i propri diritti, chiede
invano a GS Media di rimuovere i collegamenti dal proprio sito e si rivolge poi
al giudice olandese per il risarcimento del danno per violazione del diritto
d’autore.
Per il giudice olandese,
la soluzione della questione esige un preliminare chiarimento della Corte di
Giustizia.
La decisione della Corte di Giustizia
La sentenza ruota
attorno alla definizione di “comunicazione
al pubblico” ai sensi della Direttiva 2001/29/CE: rientra in tale
concetto la collocazione su un sito
Internet di un link verso opere
protette, liberamente disponibili su un altro sito, senza l’autorizzazione del
titolare del diritto d’autore?
La Corte di
Giustizia ricorda che, poiché la direttiva intende garantire ai titolari dei
diritti un elevato livello di protezione e dunque “un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere”, il
concetto deve essere inteso in senso ampio (cfr. Football Association
Premier League e ITV Broadcasting).
La “comunicazione al pubblico” è costituita
da due elementi cumulativi, l’atto di comunicazione e il pubblico, da valutarsi
in modo individualizzato (Phonographic Performance Ireland) e tenendo
conto di molteplici criteri – il ruolo dell’utente, lo scopo di lucro, le
modalità tecniche utilizzate, la novità del pubblico - applicabili sia singolarmente
sia in reciproca interazione (SCF, Reha Training).
Nei casi Svensson
e altri e BestWater International, la Corte di Giustizia si era già
pronunciata sulle tecniche di linking e
framing escludendole dalla nozione di
“comunicazione al pubblico”. In
questa sentenza, però, si aggiunge un punto fondamentale: la pubblicazione sul
sito a cui il link rimanda costituisce “comunicazione
al pubblico” se essa è avvenuta
senza il consenso del titolare del diritto.
Come verificare
se una pubblicazione sul web sia o non sia stata autorizzata dal titolare del diritto?
I giudici europei distinguono tra l’ipotesi in cui i links sono “forniti senza
fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse
ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione” delle
opere protette sull’altro sito web, e quella contraria in cui “i collegamenti siano forniti a fini di
lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza”.
Perché questa sentenza è importante?
Nell’opinione
della Corte di Giustizia, le opere protette meritano un’ampia protezione anche online, restando la loro diffusione
ancorata all’autorizzazione del titolare del diritto. Nonostante riguardi un
caso di pubblicazione di opere fotografiche, la soluzione può essere analogicamente
estesa al diritto d’autore e ai diritti connessi sulle opere musicali.