Il caso
BestWater
International pubblicizza i propri prodotti con un video, disponibile su
YouTube, e due agenti di commercio, per conto di un concorrente della società,
inseriscono sul proprio sito Internet un link
al video, attraverso la tecnica del framing.
Per BestWater International, l’inserzione del link viola il diritto d’autore e gli agenti devono risarcire il
danno derivante dalla violazione.
La Corte di
Giustizia risolve sinteticamente la questione.
La decisione della Corte di Giustizia
Richiamando
l’analogo caso Svensson, di poco precedente, l’ordinanza della Corte di
Giustizia esclude che la pubblicazione di un link ad un sito in cui l’opera protetta è stata pubblicata
legittimamente costituisca una “comunicazione
al pubblico” ai sensi dell’art. 3 Dir. 2001/29/CE.
A parità di
modalità tecniche della comunicazione – la rete Internet – occorrerebbe infatti
un pubblico nuovo, non considerato dal titolare del diritto nel momento di
autorizzazione della comunicazione originaria, e tale pubblico non può essere
l’insieme degli internauti, che avrebbero già potuto legittimamente accedere
alle opere protette sul sito oggetto del link
(YouTube, in questo caso).
Questa
conclusione, secondo i giudici europei, non è messa in discussione dalla
circostanza che, mediante il framing,
l’utente del sito non ha la percezione che l’opera protetta è in realtà
pubblicata su un altro sito.
Perché questa ordinanza è importante?
L’ordinanza
consolida l’orientamento della Corte di Giustizia su online linking di opere protette e tutela dei diritti d’autore e
connessi.