DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 24.10.2014, C-348/2013, BestWater International

Una conferma a proposito di online linking e opere protette


Il caso

BestWater International pubblicizza i propri prodotti con un video, disponibile su YouTube, e due agenti di commercio, per conto di un concorrente della società, inseriscono sul proprio sito Internet un link al video, attraverso la tecnica del framing. Per BestWater International, l’inserzione del link viola il diritto d’autore e gli agenti devono risarcire il danno derivante dalla violazione.
La Corte di Giustizia risolve sinteticamente la questione.  

La decisione della Corte di Giustizia
Richiamando l’analogo caso Svensson, di poco precedente, l’ordinanza della Corte di Giustizia esclude che la pubblicazione di un link ad un sito in cui l’opera protetta è stata pubblicata legittimamente costituisca una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3 Dir. 2001/29/CE.
A parità di modalità tecniche della comunicazione – la rete Internet – occorrerebbe infatti un pubblico nuovo, non considerato dal titolare del diritto nel momento di autorizzazione della comunicazione originaria, e tale pubblico non può essere l’insieme degli internauti, che avrebbero già potuto legittimamente accedere alle opere protette sul sito oggetto del link (YouTube, in questo caso).
Questa conclusione, secondo i giudici europei, non è messa in discussione dalla circostanza che, mediante il framing, l’utente del sito non ha la percezione che l’opera protetta è in realtà pubblicata su un altro sito.  

Perché questa ordinanza è importante?

L’ordinanza consolida l’orientamento della Corte di Giustizia su online linking di opere protette e tutela dei diritti d’autore e connessi.
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