DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 14.06.2017, C-610/2015, The Pirate Bay

Condivisione di opere protette online: solo con l'autorizzazione dei titolari dei diritti

 
Il caso
Stichting Brein, fondazione olandese di titolari di diritti d’autore e diritti connessi (già protagonista del caso Filmspeler), promuove una causa nei confronti di Ziggo BV e XS4ALL Internet BV, internet service providers, per bloccare la piattaforma di condivisione online gestita da questi ultimi, “The Pirate Bay” (TPB). TPB, mediante il protocollo BitTorrent, indicizza metadati relativi ad opere protette e fornisce agli utenti un motore di ricerca che consente la localizzazione e la condivisione peer-to-peer di opere protette (senza alcuna autorizzazione dei titolari dei diritti). La gestione di una piattaforma di questo tipo costituisce “comunicazione al pubblico” per il diritto d’autore? La Corte di Giustizia si pronuncia affermativamente.  

La decisione della Corte di Giustizia
L’art. 3, paragrafo 1, Dir. 2001/29/CE riconosce il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico di tali opere in modo che chiunque possa accedervi dove e quando desidera. Come già espresso nell’omonimo caso “Stichting Brein”, la Corte ribadisce che la nozione di “comunicazione al pubblico” consta di due elementi – un atto di comunicazione e il fatto che quest’ultimo sia rivolto ad un pubblico. Il primo elemento è valutato alla luce di criteri complementari tra loro (tra cui, ruolo dell’utente, intenzionalità del suo intervento, carattere lucrativo della comunicazione), mentre il secondo identifica il pubblico con un numero indeterminato e considerevole di destinatari potenziali. Nel caso in questione, Ziggo BV e XS4ALL Internet BV mettono a disposizione su TPB collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza limiti su altri siti. Per la Corte, esse offrono ai propri utenti un primo accesso diretto alle opere e, pertanto, realizzano un “atto di comunicazione”. Inoltre, l’insieme dei diversi milioni di utenti di TPB, che possono accedere alle opere contemporaneamente e in ogni momento, rappresenta un “pubblico”. Di conseguenza, Ziggo BV e XS4ALL Internet BV, mediante la gestione di TPB, realizzano una comunicazione al pubblico ai sensi della Dir. 2001/29/CE, che richiede il preventivo consenso dei titolari dei diritti.  

Perché questa sentenza è importante?
Gli amministratori di piattaforme internet di condivisione sono avvisati: essi non sono meri fornitori di attrezzature fisiche per la comunicazione – esclusi dal campo di applicazione della Dir. 2001/29/CE dal considerando 27 – se propongono un motore di ricerca delle opere e un relativo indice di classificazione. Anzi, tali amministratori rivestono un ruolo attivo che li rende autori di una comunicazione al pubblico di opere protette in forza della citata direttiva, comunicazione che i titolari dei relativi diritti possono bloccare se non autorizzata.
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