DIRITTO ITALIANO - Giurisprudenza

TAR Lazio, 02.03.2012, Fastweb c. MIBACT e SIAE (sentenza n. 2157/2012)

Compensi per copia privata: alcune precisazioni in tema di videoregistrazione da remoto


Il caso
Fastweb impugna davanti ai giudici amministrativi il d.m. 30.12.2009 di determinazione dei compensi per copia privata dovuti ai sensi dell’art. 71-septies LDA.
Il TAR Lazio, con una decisione contestuale a quelle che decidono gli altri ricorsi contro il d.m., respinge il ricorso, ma precisa alcuni aspetti sulla questione della copia privata per le videoregistrazioni da remoto.  

La decisione del TAR Lazio
I giudici affrontano le stesse questioni giuridiche discusse nelle cause promosse dalle altre imprese della tecnologia.
Solo Fastweb, però, rivendica che il d.m. è illegittimo anche perché non determina il compenso per copia privata dovuto per i sistemi di videoregistrazione di contenuti audio-video da remoto - quali i servizi offerti dalla stessa Fastweb tramite la propria piattaforma web - nonostante tale compenso sia previsto dalla Legge sul Diritto d’Autore (art. 71-septies).
I giudici amministrativi respingono questa tesi.
Prima, sottolineano che tale modalità di registrazione si distingue dalle altre perché non crea una copia personale di un’opera protetta da parte dell’utente, ma consente a quest’ultimo di riprodurre un contenuto che un altro soggetto (fornitore di servizi) mette a disposizione su una piattaforma.
Poi, ricordano che l’inclusione nella LDA della videoregistrazione da remoto tra le riproduzioni che legittimano il compenso per copia privata era stata criticata dalla Commissione Europea, più incline a ritenere che la videoregistrazione non rientrasse nell’ambito dell’equo compenso, ma fosse, piuttosto, una messa a disposizione ex art. 3 Direttiva 2001/29/CE (che richiede la preventiva autorizzazione all’utilizzazione dell’opera da parte del titolare del diritto).
In un contesto di estrema incertezza sulla qualificazione normativa del servizio in esame” e in presenza di un rischio di procedura d’infrazione della Commissione Europea contro l’Italia per errata attuazione della Direttiva, per i giudici la scelta del Ministero di non regolare la copia privata in questo caso non è stata irragionevole.  

Perché questa sentenza è importante?

Come nelle altre sentenze sul Decreto Ministeriale, il TAR Lazio ne conferma la legittimità, respingendo anche l’argomento relativo alla videoregistrazione da remoto.
Il tema, tuttavia, ad oggi non è stato ancora disciplinato nella legge italiana.
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