Il caso
Fastweb impugna
davanti ai giudici amministrativi il d.m. 30.12.2009 di determinazione dei
compensi per copia privata dovuti ai sensi dell’art. 71-septies LDA.
Il TAR
Lazio, con una decisione contestuale a quelle che decidono gli altri ricorsi
contro il d.m., respinge il ricorso, ma precisa
alcuni aspetti sulla questione della copia privata per le videoregistrazioni da
remoto.
La decisione del TAR Lazio
I giudici
affrontano le stesse questioni giuridiche discusse nelle cause promosse dalle
altre imprese della tecnologia.
Solo
Fastweb, però, rivendica che il d.m. è illegittimo anche perché non determina
il compenso per copia privata dovuto per i sistemi di videoregistrazione di
contenuti audio-video da remoto - quali i servizi offerti dalla stessa Fastweb
tramite la propria piattaforma web - nonostante tale compenso sia previsto
dalla Legge sul Diritto d’Autore (art. 71-septies).
I giudici
amministrativi respingono questa tesi.
Prima, sottolineano
che tale modalità di registrazione si distingue dalle altre perché non crea una
copia personale di un’opera protetta da parte dell’utente, ma consente a
quest’ultimo di riprodurre un contenuto che un altro soggetto (fornitore di servizi)
mette a disposizione su una piattaforma.
Poi,
ricordano che l’inclusione nella LDA della videoregistrazione da remoto tra le
riproduzioni che legittimano il compenso per copia privata era stata criticata
dalla Commissione Europea, più incline a ritenere che la videoregistrazione non
rientrasse nell’ambito dell’equo compenso, ma fosse, piuttosto, una messa a
disposizione ex art. 3 Direttiva 2001/29/CE (che richiede la preventiva
autorizzazione all’utilizzazione dell’opera da parte del titolare del diritto).
“In un contesto di estrema incertezza sulla
qualificazione normativa del servizio in esame” e in presenza di un rischio
di procedura d’infrazione della Commissione Europea contro l’Italia per errata
attuazione della Direttiva, per i giudici la scelta del Ministero di non
regolare la copia privata in questo caso non è stata irragionevole.
Perché questa sentenza è importante?
Come
nelle altre sentenze sul Decreto Ministeriale, il TAR Lazio ne conferma la
legittimità, respingendo anche l’argomento relativo alla videoregistrazione da
remoto.
Il tema,
tuttavia, ad oggi non è stato ancora disciplinato nella legge italiana.