DIRITTO ITALIANO - Normativa

D. Lgs. 21.02.2014, n. 22 durata protezione diritti connessi

Sull’estensione della durata della protezione dei diritti connessi delle opere musicali


Il Governo italiano con il D. Lgs. 22/2014 ha recepito la Direttiva 2011/77/UE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi nel solo campo musicale.
Il provvedimento interviene con alcune modifiche, ma anche con l’introduzione di nuovi articoli, alla Legge sul diritto d’autore 633/1941, estendendo la durata dei diritti connessi spettanti agli artisti musicali e ai produttori di fonogrammi da 50 a 70 anni e introducendo norme sulla remunerazione deli artisti in caso di cessione di diritti.
In particolare si inseriscono i casi in cui la protezione dei fonogrammi e delle fissazioni delle esecuzioni sono estese a 70 anni in termini di pubblicazione lecita o di comunicazione al pubblico.
L’applicazione delle norme, così come previsto all’articolo 4 del provvedimento si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l’artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti al 1° novembre 2013 oltre naturalmente a quelle successive alla data.

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014, è entrato in vigore il 26 marzo 2014.  
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