Il caso
SGAE, società di
gestione collettiva dei diritti d’autore in Spagna, ricorre in giudizio contro
Rafael Hoteles, gestore di diversi alberghi, chiedendo il risarcimento dei
danni derivanti dalla comunicazione al pubblico di opere protette in violazione
del diritto d’autore. SGAE contesta, infatti, l’uso di apparecchi televisivi
nelle camere d’albergo e di diffusione di musica d’ambiente.
La comunicazione
realizzata attraverso un televisore di una camera d’albergo (e prima ancora la
semplice installazione del televisore nella camera) costituisce un “atto di comunicazione al pubblico” in
base al diritto d’autore? Questa la questione sottoposta dal giudice spagnolo alla
Corte di Giustizia.
La decisione
della Corte di Giustizia
La sentenza è
esemplare nell’esame della nozione di “atto
di comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3, n. 1 Dir. 2001/29.
Dopo aver
sottolineato che spetta solo al giudice europeo stabilire il significato “autonomo e uniforme” da attribuire alla
nozione in tutta l’Unione Europea, la Corte afferma che l’espressione va
interpretata in senso ampio. In particolare, precisa che per “pubblico” deve intendersi “un numero indeterminato di telespettatori
potenziali”, quale è l’insieme dei clienti di un albergo (sia quelli che si
succedono nelle camere dove sono installati i televisori, sia quelli che
occupano aree comuni in cui ugualmente sia posizionata una TV). Tale pubblico presenta
anche il carattere della novità, ossia è diverso dal pubblico originario, come
richiesto dalla Convenzione di Berna in materia di diritto d’autore.
La Corte ricorda,
inoltre, che l’hotel “interviene, con
piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi
clienti accesso all'opera protetta” e agisce con finalità di lucro, dal
momento che l’offerta del servizio supplementare di accesso alle opere
radiodiffuse influisce “sullo standing
dell’albergo e quindi sul prezzo della camera”. Tali circostanze, secondo i
giudici, assumono grande rilevanza nell’identificazione dell’atto di
comunicazione al pubblico soggetto al diritto d’autore.
La Corte è
lapidaria: “la distribuzione di un
segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti
alloggiati nelle sue camere (…) costituisce
un atto di comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3, n. 1, Dir.
2001/29.
Nessuna rilevanza,
infine, assume il carattere privato delle camere d’albergo al fine di escludere
le comunicazioni di opere protette dal campo del diritto d’autore.
Perché questa
sentenza è importante?
Si tratta di una
delle sentenze più importanti in tema di comunicazione al pubblico di opere
protette in ambienti privati, che ha ampliato il campo di applicazione del
diritto d’autore e dei diritti connessi (come dimostrano anche i rinvii
contenuti in molte altre sentenze della Corte di Giustizia, quali Filmspeler, GS Media, OSA).