DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 07.12.2006, C-306/2005, SGAE

Musica e TV negli alberghi sono comunicazioni al pubblico di opere protette: sì al diritto d'autore e ai diritti connessi


Il caso
SGAE, società di gestione collettiva dei diritti d’autore in Spagna, ricorre in giudizio contro Rafael Hoteles, gestore di diversi alberghi, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla comunicazione al pubblico di opere protette in violazione del diritto d’autore. SGAE contesta, infatti, l’uso di apparecchi televisivi nelle camere d’albergo e di diffusione di musica d’ambiente.
La comunicazione realizzata attraverso un televisore di una camera d’albergo (e prima ancora la semplice installazione del televisore nella camera) costituisce un “atto di comunicazione al pubblico” in base al diritto d’autore? Questa la questione sottoposta dal giudice spagnolo alla Corte di Giustizia.  

La decisione della Corte di Giustizia
La sentenza è esemplare nell’esame della nozione di “atto di comunicazione al pubblico” ai sensi dellart. 3, n. 1 Dir. 2001/29.
Dopo aver sottolineato che spetta solo al giudice europeo stabilire il significato “autonomo e uniforme” da attribuire alla nozione in tutta l’Unione Europea, la Corte afferma che l’espressione va interpretata in senso ampio. In particolare, precisa che per “pubblico” deve intendersi “un numero indeterminato di telespettatori potenziali”, quale è l’insieme dei clienti di un albergo (sia quelli che si succedono nelle camere dove sono installati i televisori, sia quelli che occupano aree comuni in cui ugualmente sia posizionata una TV). Tale pubblico presenta anche il carattere della novità, ossia è diverso dal pubblico originario, come richiesto dalla Convenzione di Berna in materia di diritto d’autore.
La Corte ricorda, inoltre, che l’hotel “interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all'opera protetta” e agisce con finalità di lucro, dal momento che l’offerta del servizio supplementare di accesso alle opere radiodiffuse influisce “sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo della camera”. Tali circostanze, secondo i giudici, assumono grande rilevanza nell’identificazione dell’atto di comunicazione al pubblico soggetto al diritto d’autore. La Corte è lapidaria: “la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere (…) costituisce un atto di comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3, n. 1, Dir. 2001/29.
Nessuna rilevanza, infine, assume il carattere privato delle camere d’albergo al fine di escludere le comunicazioni di opere protette dal campo del diritto d’autore.

Perché questa sentenza è importante?
Si tratta di una delle sentenze più importanti in tema di comunicazione al pubblico di opere protette in ambienti privati, che ha ampliato il campo di applicazione del diritto d’autore e dei diritti connessi (come dimostrano anche i rinvii contenuti in molte altre sentenze della Corte di Giustizia, quali Filmspeler, GS Media, OSA).
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