Il trattato, noto
con l’acronimo WPTT (WIPO Performances
and Phonograms Treaty), è stato concluso il 20 dicembre 1996 a Ginevra nell’ambito
dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO).
È un accordo
autonomo rispetto alla Convezione di Roma 1961 e persegue l’obiettivo di una
tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori
fonografici più efficace nel mondo tecnologico in evoluzione.
I diritti
riconosciuti dal trattato si sovrappongono parzialmente e si intersecano con
quelli previsti da altre fonti internazionali in materia di diritto d’autore – tra
cui la Convenzione di Roma 1961 e, nell’Unione Europea, la Direttiva
2001/29/CE. Si tratta di diritti sia di natura
economica (sia per gli artisti sia per i produttori) sia morale (per i soli
artisti).
Gli Stati si
obbligano, tra l’altro, a garantire il trattamento nazionale ai cittadini degli
altri Stati membri in relazione ai diritti esclusivi sanciti dal trattato e a prevedere
strumenti giuridici di contrasto all’elusione delle misure tecnologiche di
protezione delle opere, oltre che ad impedire la rimozione o l’alterazione
delle informazioni sulla gestione dei diritti e la diffusione non autorizzata
di esecuzioni/fonogrammi con informazioni alterate.
Diversi Stati al
momento dell’adesione al WPPT, hanno introdotto riserve (ossia deroghe alle
regole previste dal trattato). Per parte propria, l’Unione Europea ha approvato
il trattato con la decisione 2000/278/CE del Consiglio del 16 marzo 2000,
dopo aver osservato che “la materia del
WPPT…rientra, in larga misura, nell’ambito di applicazione delle direttive
comunitarie vigenti in questo settore” e il trattato, ratificato dall’UE e
da alcuni suoi Stati membri – inclusa l’Italia, che non ha apposto alcuna
riserva – il 14 dicembre 2009, è poi entrato in vigore in tali Paesi il 14
marzo 2010.