Il titolo II della Legge sul diritto d’autore riconosce
agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di fonogrammi alcuni
diritti connessi al diritto d’autore.
Gli articoli 72 e 80 prevedono rispettivamente
in favore dei produttori discografici e degli artisti interpreti esecutori i diritti
esclusivi di autorizzare le varie forme di utilizzazione delle registrazioni
discografiche da loro realizzate e/o interpretate.
Gli articoli 72 lettera d) e 80 lettera d)
disciplinano in particolare il diritto per i produttori e gli artisti di
autorizzare la messa a disposizione al pubblico del proprio repertorio, in modo
tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e in maniera scelta
individualmente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità. Ciò avviene
principalmente nel mondo dell’online. Mentre la lettera a) dell’articolo 72 e
la lettera b) dell’articolo 80 riconoscono rispettivamente a produttori ed
artisti il potere esclusivo di autorizzare ogni forma di riproduzione o
fissazione delle loro registrazioni, ivi inclusa la c.d. copia tecnica che altro non è che la copia delle registrazioni
destinata ai fini della comunicazione al pubblico. Gli articoli 73 e 73 bis
prevedono quindi che il produttore discografico e gli artisti interpreti ed
esecutori abbiano diritto a ricevere un equo compenso per l’utilizzazione delle
opere da loro realizzate e/o interpretate ai fini di comunicazione al pubblico a
mezzo di diffusione radiofonica o televisiva, nelle discoteche e locali
similari, nei pubblici esercizi e più in generale, in qualsiasi altra pubblica
utilizzazione. L’articolo 73 così come modificato dall’articolo 1 comma 56
della Legge concorrenza n. 124/2017 prevede che i compensi siano dovuti al 50% ai
produttori discografici e il 50% agli artisti e che entrambi possano esercitarlo
in maniera indipendente attraverso le organizzazioni collettive cui hanno
conferito mandato.
I due soggetti hanno inoltre diritto, come
previsto all’articolo 71-septies a ricevere i compensi per la c.d. copia privata. La legge prevede infatti
il diritto dei privati alla riproduzione per uso personale di opere musicali,
fonogrammi o video attraverso i supporti vergini (es. cd, usb devices, ecc.); a
fronte di tale libertà dei privati riconosce però il diritto dei titolari dei
diritti su tali opere a ricevere un compenso, dovuto dai produttori di supporti
vergini e apparecchi per la riproduzione. Il relativo ammontare è stabilito da
un Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
L’articolo
71-octies infine affida alla SIAE il compito di raccogliere i compensi per
copia privata e distribuirli alle diverse organizzazioni collettive degli
autori, degli artisti e dei produttori audio e video. Inoltre, sulla base delle
modifiche di cui al c.d.
DL Sostegni-bis 73/2021, le sono
affidati compiti ispettivi e di vigilanza nei riguardi di tutte le
organizzazioni collettive impegnate nella gestione di tale diritto - nonostante
siano sue concorrenti -, tanto da poterle inibire dall’attività di raccolta e
distribuzione.