DIRITTO ITALIANO - Normativa

Legge 22.04.1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Le tutele previste per i produttori discografici e gli artisti interpreti ed esecutori

Il titolo II della Legge sul diritto d’autore riconosce agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di fonogrammi alcuni diritti connessi al diritto d’autore. 
Gli articoli 72 e 80 prevedono rispettivamente in favore dei produttori discografici e degli artisti interpreti esecutori i diritti esclusivi di autorizzare le varie forme di utilizzazione delle registrazioni discografiche da loro realizzate e/o interpretate.
Gli articoli 72 lettera d) e 80 lettera d) disciplinano in particolare il diritto per i produttori e gli artisti di autorizzare la messa a disposizione al pubblico del proprio repertorio, in modo tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e in maniera scelta individualmente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità. Ciò avviene principalmente nel mondo dell’online. Mentre la lettera a) dell’articolo 72 e la lettera b) dell’articolo 80 riconoscono rispettivamente a produttori ed artisti il potere esclusivo di autorizzare ogni forma di riproduzione o fissazione delle loro registrazioni, ivi inclusa la c.d. copia tecnica che altro non è che la copia delle registrazioni destinata ai fini della comunicazione al pubblico. Gli articoli 73 e 73 bis prevedono quindi che il produttore discografico e gli artisti interpreti ed esecutori abbiano diritto a ricevere un equo compenso per l’utilizzazione delle opere da loro realizzate e/o interpretate ai fini di comunicazione al pubblico a mezzo di diffusione radiofonica o televisiva, nelle discoteche e locali similari, nei pubblici esercizi e più in generale, in qualsiasi altra pubblica utilizzazione. L’articolo 73 così come modificato dall’articolo 1 comma 56 della Legge concorrenza n. 124/2017 prevede che i compensi siano dovuti al 50% ai produttori discografici e il 50% agli artisti e che entrambi possano esercitarlo in maniera indipendente attraverso le organizzazioni collettive cui hanno conferito mandato.
I due soggetti hanno inoltre diritto, come previsto all’articolo 71-septies a ricevere i compensi per la c.d. copia privata. La legge prevede infatti il diritto dei privati alla riproduzione per uso personale di opere musicali, fonogrammi o video attraverso i supporti vergini (es. cd, usb devices, ecc.); a fronte di tale libertà dei privati riconosce però il diritto dei titolari dei diritti su tali opere a ricevere un compenso, dovuto dai produttori di supporti vergini e apparecchi per la riproduzione. Il relativo ammontare è stabilito da un Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
L’articolo 71-octies infine affida alla SIAE il compito di raccogliere i compensi per copia privata e distribuirli alle diverse organizzazioni collettive degli autori, degli artisti e dei produttori audio e video. Inoltre, sulla base delle modifiche di cui al c.d. DL Sostegni-bis 73/2021, le sono affidati compiti ispettivi e di vigilanza nei riguardi di tutte le organizzazioni collettive impegnate nella gestione di tale diritto - nonostante siano sue concorrenti -, tanto da poterle inibire dall’attività di raccolta e distribuzione.
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