DIRITTO ITALIANO - Normativa
D. Lgs. 10.11.2014, n. 163 tutela opere orfane
Utilizzi consentiti delle opere orfane
Il Governo italiano con il Decreto in oggetto ha
recepito la Direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti delle c.d. opere orfane. Si tratta delle opere
protette dal diritto d'autore o da diritti connessi per le quali non è stato
individuato o rintracciato un titolare degli stessi diritti a seguito di quella
che viene definita una ricerca diligente che viene disciplinata dallo stesso
provvedimento.
In particolare vengono introdotti nel nostro
ordinamento sei nuovi articoli alla legge sul diritto d’autore (da 69-bis a 69-septies) che individuano i soggetti che possono utilizzare le opere
orfane, quali le biblioteche archivi, gli istituti di istruzione o per il patrimonio
cinematografico, etc. e che disciplinano l’utilizzo che ne possono fare
rimandandolo al fine di interesse pubblico.
È però previsto che un titolare di diritti su
un’opera o un fonogramma considerata orfana abbia, in qualunque momento, la
possibilità di porre fine a tale status
in relazione ai diritti a lui spettanti e che abbia diritto ad un compenso per
l’utilizzazione prevista per le opere orfane.
Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, è entrato in vigore il 25 novembre 2014.