DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 18.01.2017, C-37/2016, SAWP

I diritti di copia privata sono esenti da IVA


Il caso
Una società polacca di gestione collettiva di diritti d’autore e diritti connessi, SAWP, sostiene di non dover applicare l’IVA sui compensi corrisposti da produttori e importatori di supporti e apparecchi vergini per la vendita di ciascun supporto o apparecchio prodotto o importato (c.d. equo compenso per copia privata). Il Ministero delle Finanze polacco, invece, afferma il contrario. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla questione, alla luce della Direttiva n. 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA).

La decisione della Corte di Giustizia
Secondo la Direttiva 2006/112/CE sono soggette ad IVA le operazioni che costituiscono una cessione di beni o una prestazione di servizi.
Innanzitutto, per stabilire se un’operazione rappresenta una prestazione di servizi, la Corte di Giustizia precisa che si deve verificare se l’operazione è effettuata a titolo oneroso. Si parla di onerosità, in questo senso, “quando la somma versata è l’effettivo corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un rapporto giuridico”.
La Corte di Giustizia ritiene che tra produttori e importatori di apparecchi e supporti vergini da una parte e società di gestione collettiva dall’altra non si instauri un rapporto giuridico di questo tipo. Infatti, l’obbligo di pagare il canone grava sui produttori e sugli importatori in forza della legge (che ne determina anche l’importo). Di conseguenza, il canone non è il corrispettivo di un servizio fornito dalle società di gestione collettiva a produttori e importatori.
Inoltre, il canone finanzia un equo compenso a favore dei titolari dei diritti di riproduzione e, come ricorda la Corte, “l’equo compenso non costituisce il controvalore diretto di una prestazione qualsiasi, poiché è legato al pregiudizio subito da tali titolari per la riproduzione delle loro opere protette, effettuata senza autorizzazione” (cfr. sentenza Corte di Giustizia Padawan, 21 ottobre 2010). Mancando il requisito dell’onerosità dell’operazione, questa non costituisce una prestazione di servizi e, di conseguenza, il canone corrisposto da produttori e importatori alle società di gestione collettiva non è assoggettato ad IVA.

Perché questa sentenza è importante?
In Italia il compenso per copia privata è dovuto dai produttori e dagli importatori di supporti e apparecchi vergini in forza dell’art. 71-septies L. Dir. Aut. e la misura del compenso è determinata con decreto del Ministero dei Beni Culturali. La riscossione del compenso per copia privata è poi affidata alla SIAE per conto di tutti i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
Avendo l’Italia recepito la direttiva IVA con L. 34/2008, i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nel caso SAWP sono applicabili anche ai rapporti tra produttori e importatori di supporti e apparecchi vergini e l’intera filiera di aventi diritto italiani.
Inoltre, il principio affermato dalla Corte di Giustizia sembrerebbe applicabile non solo ai compensi per copia privata, ma anche ad altri compensi per l’esercizio dei diritti connessi; in attesa di chiarimenti sul punto, l’unica certezza è che, con effetto immediato, i compensi da copia privata sono esenti da IVA.
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