DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza
Corte di Giustizia, 18.01.2017, C-37/2016, SAWP
I diritti di copia privata sono esenti da IVA
Il caso
Una società
polacca di gestione collettiva di diritti d’autore e diritti connessi, SAWP,
sostiene di non dover applicare l’IVA sui compensi corrisposti da produttori e
importatori di supporti e apparecchi vergini per la vendita di ciascun supporto
o apparecchio prodotto o importato (c.d. equo compenso per copia privata). Il
Ministero delle Finanze polacco, invece, afferma il contrario. La Corte di
Giustizia si pronuncia sulla questione, alla luce della Direttiva n.
2006/112/CE (c.d. direttiva IVA).
La decisione
della Corte di Giustizia
Secondo la Direttiva
2006/112/CE sono soggette ad IVA le operazioni che costituiscono una cessione
di beni o una prestazione di servizi.
Innanzitutto, per
stabilire se un’operazione rappresenta una prestazione di servizi, la Corte di
Giustizia precisa che si deve verificare se l’operazione è effettuata a titolo
oneroso. Si parla di onerosità, in questo senso, “quando la somma versata è l’effettivo corrispettivo di un servizio
individualizzabile fornito nell’ambito di un rapporto giuridico”.
La Corte di
Giustizia ritiene che tra produttori e importatori di apparecchi e supporti vergini
da una parte e società di gestione collettiva dall’altra non si instauri un
rapporto giuridico di questo tipo. Infatti, l’obbligo di pagare il canone grava
sui produttori e sugli importatori in forza della legge (che ne determina anche
l’importo). Di conseguenza, il canone non è il corrispettivo di un servizio
fornito dalle società di gestione collettiva a produttori e importatori.
Inoltre, il
canone finanzia un equo compenso a favore dei titolari dei diritti di
riproduzione e, come ricorda la Corte, “l’equo
compenso non costituisce il controvalore diretto di una prestazione qualsiasi,
poiché è legato al pregiudizio subito da tali titolari per la riproduzione
delle loro opere protette, effettuata senza autorizzazione” (cfr. sentenza Corte
di Giustizia Padawan, 21 ottobre 2010).
Mancando il
requisito dell’onerosità dell’operazione, questa non costituisce una
prestazione di servizi e, di conseguenza, il canone corrisposto da produttori e
importatori alle società di gestione collettiva non è assoggettato ad IVA.
Perché questa
sentenza è importante?
In Italia il
compenso per copia privata è dovuto dai produttori e dagli importatori di
supporti e apparecchi vergini in forza dell’art. 71-septies L. Dir. Aut. e la
misura del compenso è determinata con decreto del Ministero dei Beni Culturali.
La riscossione del compenso per copia privata è poi affidata alla SIAE per
conto di tutti i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
Avendo l’Italia
recepito la direttiva IVA con L. 34/2008, i principi stabiliti dalla Corte di
Giustizia nel caso SAWP sono applicabili anche ai rapporti tra produttori e
importatori di supporti e apparecchi vergini e l’intera filiera di aventi
diritto italiani.
Inoltre, il
principio affermato dalla Corte di Giustizia sembrerebbe applicabile non solo
ai compensi per copia privata, ma anche ad altri compensi per l’esercizio dei
diritti connessi; in attesa di chiarimenti sul punto, l’unica certezza è che,
con effetto immediato, i compensi da copia privata sono esenti da IVA.