Il caso
Stichting Brein,
fondazione olandese di titolari di diritti d’autore e di diritti connessi per
il contrasto alla pirateria relativa a svariati materiali protetti, chiede al
giudice olandese di bloccare la vendita di un lettore multimediale che consente
di avere libero accesso a opere protette senza l’autorizzazione dei titolari
dei diritti.
Tramite alcuni
dispositivi tecnologici installati sul lettore multimediale, infatti, chi
compra il lettore accede a link di
siti di streaming di soggetti terzi e può guardare gratuitamente materiale
audiovisivo disponibile su Internet e non autorizzato.
La vendita di un
lettore multimediale di questo tipo è conforme al diritto d’autore?
La decisione
della Corte di Giustizia
La sentenza ruota
attorno alla definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’art. 3, par.
1 Dir. 2001/29.Dopo aver
ribadito la regola generale secondo cui il titolare del diritto d’autore ha il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle
proprie opere, i giudici europei ricordano che si ha comunicazione al pubblico
in presenza di due condizioni.
La prima riguarda
la sussistenza di un atto di comunicazione, da valutarsi in modo ampio e
attribuendo rilievo anche al ruolo dell’utente – in particolare, se questo “interviene, con piena cognizione delle
conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera
protetta” – e alla presenza di un eventuale scopo di lucro nell’attività
dell’utente.
La seconda
condizione esige che destinatario dell’atto di comunicazione sia un pubblico,
ossia un numero indeterminato di soggetti, purché di una certa consistenza.
La comunicazione
al pubblico dell’opera protetta deve inoltre svolgersi secondo modalità
tecniche specifiche o comunque essere indirizzata a un pubblico nuovo, mai
preso in considerazione in precedenza. Sotto questo profilo, la Corte ricorda
che un’offerta di accesso ad opere protette mediante link su un sito, con la
consapevolezza che tali opere sono state illegittimamente pubblicate su
Internet, costituisce una comunicazione al pubblico.
Per la Corte di
Giustizia non c’è dubbio: la vendita del lettore multimediale descritto
realizza un atto di comunicazione ai sensi della Dir. 2001/29, perché
l’apparecchio consente, mediante un sistema di link ed estensioni, un primo accesso ad opere protette pubblicate
senza autorizzazione. Inoltre, la vendita è potenzialmente indirizzata
all’insieme di tutti gli utenti di Internet, che rappresentano un “pubblico”
nei termini sopra descritti.
Nel caso di specie non ricorre, infine, alcuna
delle eccezioni/esenzioni previste dalla Dir. 2001/29.
Perché questa
sentenza è importante?
Anche in questo
caso, i giudici di Lussemburgo confermano la tendenza all’interpretazione in
senso ampio della nozione di comunicazione al pubblico protetta dal diritto
d’autore in Internet, rafforzando così la protezione dei titolari dei diritti.