DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 26.04.2017, C-527/2015, Filmspeler

La vendita di un lettore multimediale potenziato è comunicazione al pubblico


Il caso
Stichting Brein, fondazione olandese di titolari di diritti d’autore e di diritti connessi per il contrasto alla pirateria relativa a svariati materiali protetti, chiede al giudice olandese di bloccare la vendita di un lettore multimediale che consente di avere libero accesso a opere protette senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.
Tramite alcuni dispositivi tecnologici installati sul lettore multimediale, infatti, chi compra il lettore accede a link di siti di streaming di soggetti terzi e può guardare gratuitamente materiale audiovisivo disponibile su Internet e non autorizzato.
La vendita di un lettore multimediale di questo tipo è conforme al diritto d’autore?

La decisione della Corte di Giustizia
La sentenza ruota attorno alla definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’art. 3, par. 1 Dir. 2001/29.
Dopo aver ribadito la regola generale secondo cui il titolare del diritto d’autore ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie opere, i giudici europei ricordano che si ha comunicazione al pubblico in presenza di due condizioni.
La prima riguarda la sussistenza di un atto di comunicazione, da valutarsi in modo ampio e attribuendo rilievo anche al ruolo dell’utente – in particolare, se questo “interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta” – e alla presenza di un eventuale scopo di lucro nell’attività dell’utente.
La seconda condizione esige che destinatario dell’atto di comunicazione sia un pubblico, ossia un numero indeterminato di soggetti, purché di una certa consistenza.
La comunicazione al pubblico dell’opera protetta deve inoltre svolgersi secondo modalità tecniche specifiche o comunque essere indirizzata a un pubblico nuovo, mai preso in considerazione in precedenza. Sotto questo profilo, la Corte ricorda che un’offerta di accesso ad opere protette mediante link su un sito, con la consapevolezza che tali opere sono state illegittimamente pubblicate su Internet, costituisce una comunicazione al pubblico.
Per la Corte di Giustizia non c’è dubbio: la vendita del lettore multimediale descritto realizza un atto di comunicazione ai sensi della Dir. 2001/29, perché l’apparecchio consente, mediante un sistema di link ed estensioni, un primo accesso ad opere protette pubblicate senza autorizzazione. Inoltre, la vendita è potenzialmente indirizzata all’insieme di tutti gli utenti di Internet, che rappresentano un “pubblico” nei termini sopra descritti.
Nel caso di specie non ricorre, infine, alcuna delle eccezioni/esenzioni previste dalla Dir. 2001/29.

Perché questa sentenza è importante?
Anche in questo caso, i giudici di Lussemburgo confermano la tendenza all’interpretazione in senso ampio della nozione di comunicazione al pubblico protetta dal diritto d’autore in Internet, rafforzando così la protezione dei titolari dei diritti.  
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