Scopo della Direttiva è l’armonizzazione a
livello UE di alcune norme di protezione del diritto d’autore e dei diritti
connessi, ritenuti “essenziali per la
creazione intellettuale”. La riduzione delle differenze tra i vari diritti
nazionali, infatti, è necessaria soprattutto nel contesto della società
dell’informazione e garantisce il buon funzionamento del mercato interno
dell’Unione Europea.
Gli Stati UE sono obbligati a tutelare i
diritti esclusivi di riproduzione, di comunicazione delle opere al pubblico e
di distribuzione, spettanti, tra gli altri, ad autori, artisti interpreti ed
esecutori e produttori di fonogrammi.
Molto dettagliato è anche il regime delle
eccezioni a tali diritti esclusivi (tra le più comuni, ad esempio, quelle
relative a riproduzioni effettuate da biblioteche, musei o archivi o quelle
aventi finalità non commerciale), eccezioni che ciascuno Stato UE ha facoltà di
introdurre nel proprio ordinamento.
La Direttiva istituisce per gli Stati anche obblighi
specifici di protezione giuridica contro l’elusione delle misure tecnologiche
(ossia dirette ad impedire qualsiasi atto sull’opera non autorizzato dal
titolare del diritto d’autore/connesso) e obblighi sulle informazioni sul
regime dei diritti.
L’Italia ha recepito la Direttiva con il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha modificato la
Legge sul Diritto d’Autore.