DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Normativa

Direttiva 2001/29/CE 22.05.2001 armonizzazione diritto d’autore e diritti connessi

Il primo passo: l'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi


Scopo della Direttiva è l’armonizzazione a livello UE di alcune norme di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, ritenuti “essenziali per la creazione intellettuale”. La riduzione delle differenze tra i vari diritti nazionali, infatti, è necessaria soprattutto nel contesto della società dell’informazione e garantisce il buon funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea.  
Gli Stati UE sono obbligati a tutelare i diritti esclusivi di riproduzione, di comunicazione delle opere al pubblico e di distribuzione, spettanti, tra gli altri, ad autori, artisti interpreti ed esecutori e produttori di fonogrammi.  
Molto dettagliato è anche il regime delle eccezioni a tali diritti esclusivi (tra le più comuni, ad esempio, quelle relative a riproduzioni effettuate da biblioteche, musei o archivi o quelle aventi finalità non commerciale), eccezioni che ciascuno Stato UE ha facoltà di introdurre nel proprio ordinamento.  
La Direttiva istituisce per gli Stati anche obblighi specifici di protezione giuridica contro l’elusione delle misure tecnologiche (ossia dirette ad impedire qualsiasi atto sull’opera non autorizzato dal titolare del diritto d’autore/connesso) e obblighi sulle informazioni sul regime dei diritti.  
L’Italia ha recepito la Direttiva con il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha modificato la Legge sul Diritto d’Autore.
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