La Direttiva
tutela i diritti di noleggio e prestito delle opere protette dal diritto d’autore.
Tali diritti
spettano all’autore/artista interprete o esecutore e al produttore di
fonogrammi e possono essere trasferiti, ceduti o resi oggetto di licenze
contrattuali, con diritto irrinunciabile a un’equa remunerazione per il
noleggio (la cui gestione può essere affidata a una società di gestione
collettiva).
Gli artisti
interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
fissazione delle loro esecuzioni e la radiodiffusione/comunicazione al
pubblico. Anche in tal caso, è riconosciuto un diritto all’equa remunerazione
versata dagli utenti per l’utilizzo di un fonogramma a scopi commerciali o per
la radiodiffusione/comunicazione al pubblico.
Agli artisti
interpreti o esecutori e ai produttori spetta, infine, il diritto esclusivo di
distribuzione, rispettivamente, delle fissazioni delle prestazioni artistiche e
dei fonogrammi.
Questa Direttiva
non è stata recepita con un atto normativo specifico, essendo i diritti da essa
previsti già tutelati dalla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941), come
modificata a seguito dell’attuazione delle precedenti Direttive 2001/29/CE e 92/100/CEE.