DIRITTO ITALIANO - Giurisprudenza

Tribunale di Milano, sez. XIV spec. impresa 03.12.2020, SKY ITALIA / SIAE

Liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti: SIAE condannata per abuso di posizione dominante nel mercato dell’equo compenso per le opere cinematografiche  

Il caso

La lite si inserisce in una lunga battaglia giudiziaria che contrappone le parti, nell’ambito della quale anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è pronunciata (https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2018/10/A508).
In questa puntata davanti ai giudici milanesi, SKY si oppone all’esecuzione avviata da SIAE per il pagamento dell’equo compenso dovuto dagli utilizzatori di opere cinematografiche ai sensi dell’art. 46bis LDA e contesta il diritto di SIAE ad agire in nome e per conto degli autori non associati o che non le hanno conferito mandato, abusando di una posizione di monopolio che SIAE detiene in relazione a determinati diritti nonostante l’intervenuta liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi.
SIAE sostiene al contrario che, in virtù del suo ruolo di ente pubblico preposto alla tutela del diritto d’autore, l’art. 46bis LDA le assegna una riserva legale esclusiva sulla determinazione, riscossione e ripartizione dell’equo compenso per le opere cinematografiche. Il Tribunale di Milano, seguendo un ragionamento logico e ben argomentato, afferma alcuni fondamentali principi in tema di gestione collettiva dei diritti.

La decisione del Tribunale di Milano

La decisione muove dalla considerazione che SIAE, ente pubblico economico a base associativa e organismo di gestione collettiva ai sensi del D. Lgs. 35/2017, “agisce in base alle norme di diritto privato” e ad essa, nell’attività di riscossione e ripartizione dell’equo compenso ex art. 46bis LDA e in generale, si applicano le “regole civilistiche del mandato”. Poiché la norma non prevede alcuna riserva legale in favore di SIAE, essa non può svolgere tale attività “a favore di soggetti non associati o che non abbiano conferito ad essa previamente specifico mandato”.
È vero che, anche dopo la liberalizzazione attuata con il D. Lgs. 35/2017, permangono alcune attività riservate dalla legge a SIAE; in tutti gli altri casi, però, vale “il principio generale della libera scelta in capo ai titolari dei diritti circa l’affidamento della gestione dei medesimi ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente”.
Il Tribunale valuta poi la sussistenza dell’abuso antitrust e gli effetti della violazione della legge antitrust sui precedenti accordi stipulati tra SKY e SIAE.
Identificato lo specifico mercato rilevante nei servizi di riscossione e ripartizione del compenso ex art. 46bis, si rileva che in esso SIAE detiene un monopolio, dal momento che svolge tali attività “per la totalità degli autori delle opere cinematografiche...anche non associati o che non abbiano conferito mandato”, nonostante la mancanza della riserva legale descritta.
Potrebbero dunque esistere concorrenti potenziali nel settore – altre collecting – esclusi dal mercato anche a causa dei “rilevanti ostacoli” presenti in esso. SIAE, infatti, fino alla liberalizzazione del 2017 è stato l’unico operatore attivo in tali servizi e gode ancora oggi di “un evidente vantaggio concorrenziale” rispetto ai concorrenti.
Non solo, SIAE sfrutta tale monopolio abusivamente nel momento in cui si propone agli utilizzatori delle opere cinematografiche come “unico ente di riscossione dell’equo compenso...rispetto alla generalità degli autori delle opere” a prescindere dall’esistenza di un mandato/rapporto associativo. In questo modo, esclude dal mercato gli altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, con pregiudizio del mercato stesso in termini di minor efficienza della gestione collettiva dei diritti e maggiori costi di servizio.
La conseguenza di tale abuso è senza dubbio la nullità ex art. 1418 c.c. degli accordi conclusi da SIAE con gli utilizzatori (SKY, nella specie), per violazione delle norme antitrust.
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