DIRITTO DELL'UE E INTERNAZIONALE - Giurisprudenza

Corte di Giustizia, 18.11.2020, C-147/19, Atresmedia

Riproduzione di fonogrammi in opere audiovisive e diritti connessi, si aprono nuovi scenari per i titolari dei diritti  

Il caso

AGEDI e AIE, collecting che tutelano rispettivamente i diritti connessi dei produttori fonografici e degli artisti interpreti o esecutori in Spagna, chiedono ad Atresmedia, società che gestisce diverse emittenti televisive, di corrispondere, in applicazione dellart. 8 dir. 2006/115, il compenso spettante ai titolari dei diritti per la diffusione sulle reti TV di Atresmedia di opere audiovisive che incorporano fonogrammi.
Dopo una lunga battaglia legale davanti alle corti spagnole, la Corte di giustizia viene interpellata per fornire alcuni chiarimenti.

La decisione della Corte di giustizia

Il quesito centrale che la Corte esamina è il seguente: l’equo compenso previsto dal citato art. 8, spettante a produttori e artisti, è dovuto per la comunicazione al pubblico – mediante trasmissione televisiva – della registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva che incorpora un fonogramma?
Sulla base di quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia – in particolare, il WPPT e la Convenzione di Roma – deve preliminarmente verificarsi se la nozione di fonogramma o quella di riproduzione di un fonogramma comprendono la registrazione audiovisiva che contiene un fonogramma.
Per la Corte, le fonti internazionali escludono tale possibilità: “un fonogramma incorporato in un’opera cinematografica o in un’altra opera audiovisiva perde la sua qualità di «fonogramma» in quanto fa parte di una simile opera”, restando invece integri i diritti su quel fonogramma qualora questo sia utilizzato in forme autonome e indipendenti dall’opera audiovisiva (utili, a tal proposito, le indicazioni delle conclusioni dell’Avvocato Generale Tanchev, anche per le esemplificazioni pratiche che propone).
Se è escluso che si possa parlare di fonogramma in relazione all’operazione descritta, ancor più deve escludersi che si possa parlare di riproduzione di fonogramma¸ intesa come copia del fonogramma. Rispetto all’utilizzo di fonogrammi nelle opere audiovisive, quindi, non c’è spazio per l’equo compenso dei titolari dei diritti.
Produttori fonografici e artisti, tuttavia, hanno un altro, notevole strumento di tutela: la tutela dei loro diritti deve essere assicurata attraverso la “conclusione, in occasione dell’incorporazione dei fonogrammi o delle riproduzioni di tali fonogrammi nelle opere audiovisive interessate, di opportuni accordi contrattuali tra i titolari dei diritti sui fonogrammi e i produttori di tali opere, cosicché la remunerazione dei diritti connessi sui fonogrammi in occasione di una siffatta incorporazione sia realizzata mediante simili accordi contrattuali”.  

Perché questa sentenza è importante?

Ad una prima impressione, potrebbe sembrare che la tutela di produttori e artisti risulti diminuita dalla sentenza della Corte, nella misura in cui si esclude l’equo compenso in relazione ad un tipo di utilizzo del fonogramma economicamente rilevante (ossia quello dell’incorporazione dei fonogrammi nelle opere audiovisive e nella relativa riproduzione). In realtà, la tutela degli aventi diritto si sposta sul piano degli accordi contrattuali che precedono e autorizzano tale utilizzo, ossia al momento in cui titolari dei diritti e produttori audiovisivi concordano, in vario modo, il compenso dovuto ai primi per tale tipo di utilizzo. È proprio qui che le collecting di produttori e artisti potranno avere un peso considerevole.
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