Riproduzione
di fonogrammi in opere audiovisive e diritti connessi, si aprono nuovi scenari
per i titolari dei diritti
Il caso
AGEDI e AIE, collecting che
tutelano rispettivamente i diritti connessi dei produttori fonografici e degli
artisti interpreti o esecutori in Spagna, chiedono ad Atresmedia, società che
gestisce diverse emittenti televisive, di corrispondere, in applicazione dell’art. 8 dir.
2006/115, il compenso spettante ai titolari dei
diritti per la diffusione sulle reti TV di Atresmedia di opere audiovisive che
incorporano fonogrammi.
Dopo una lunga battaglia legale
davanti alle corti spagnole, la Corte di giustizia viene interpellata per
fornire alcuni chiarimenti.
La
decisione della Corte di giustizia
Il quesito
centrale che la Corte esamina è il seguente: l’equo compenso previsto dal
citato art. 8, spettante a produttori e artisti, è dovuto per la comunicazione
al pubblico – mediante trasmissione televisiva – della registrazione
audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva che incorpora un
fonogramma?
Sulla base di
quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia – in particolare,
il WPPT e la Convenzione di
Roma – deve preliminarmente verificarsi se la nozione di fonogramma
o quella di riproduzione di un fonogramma comprendono la registrazione
audiovisiva che contiene un fonogramma.
Per la Corte, le fonti internazionali
escludono tale possibilità: “un fonogramma incorporato in un’opera
cinematografica o in un’altra opera audiovisiva perde la sua qualità di
«fonogramma» in quanto fa parte di una simile opera”, restando invece
integri i diritti su quel fonogramma qualora questo sia utilizzato in forme
autonome e indipendenti dall’opera audiovisiva (utili, a tal proposito, le
indicazioni delle conclusioni
dell’Avvocato Generale Tanchev, anche per le esemplificazioni pratiche che
propone).
Se è escluso che si possa parlare di fonogramma
in relazione all’operazione descritta, ancor più deve escludersi che si
possa parlare di riproduzione di fonogramma¸ intesa come copia del
fonogramma.
Rispetto all’utilizzo di fonogrammi
nelle opere audiovisive, quindi, non c’è spazio per l’equo compenso dei
titolari dei diritti.
Produttori fonografici e artisti,
tuttavia, hanno un altro, notevole strumento di tutela: la tutela dei loro
diritti deve essere assicurata attraverso la “conclusione, in occasione
dell’incorporazione dei fonogrammi o delle riproduzioni di tali fonogrammi
nelle opere audiovisive interessate, di opportuni accordi contrattuali tra i
titolari dei diritti sui fonogrammi e i produttori di tali opere, cosicché la
remunerazione dei diritti connessi sui fonogrammi in occasione di una siffatta
incorporazione sia realizzata mediante simili accordi contrattuali”.
Perché
questa sentenza è importante?
Ad una prima
impressione, potrebbe sembrare che la tutela di produttori e artisti risulti
diminuita dalla sentenza della Corte, nella misura in cui si esclude l’equo
compenso in relazione ad un tipo di utilizzo del fonogramma economicamente
rilevante (ossia quello dell’incorporazione dei fonogrammi nelle opere
audiovisive e nella relativa riproduzione).
In realtà, la
tutela degli aventi diritto si sposta sul piano degli accordi contrattuali che
precedono e autorizzano tale utilizzo, ossia al momento in cui titolari dei
diritti e produttori audiovisivi concordano, in vario modo, il compenso dovuto
ai primi per tale tipo di utilizzo. È proprio qui che le collecting di
produttori e artisti potranno avere un peso considerevole.