Il caso
NUV e GAU, collecting
olandesi che tutelano gli interessi degli editori, promuovono un’azione contro
Tom Kabinet, casa editrice che, tramite il proprio sito web, gestisce un
mercato online di libri elettronici di seconda mano. Attraverso l’iscrizione ad
un “club di lettura” e dietro pagamento di una somma di denaro, infatti,
gli utenti di Tom Kabinet possono acquistare libri elettronici acquistati da Tom
Kabinet o donati al club da altri utenti.
Le collecting ritengono
che, in questo modo, Tom Kabinet realizzi una comunicazione al pubblico non
autorizzata, in violazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
Il tribunale
olandese si rivolge alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale per risolvere
la questione.
La decisione della Corte di Giustizia
Precisata
la richiesta del giudice olandese, la Corte di Giustizia deve stabilire se la
fornitura mediante download di un libro elettronico, per un periodo di tempo
illimitato e dunque permanente, rientri nella nozione di “comunicazione al
pubblico” (art. 3 dir. 2001/29) o in quella di “distribuzione” (art. 4
stessa direttiva).
La
qualificazione nell’una o nell’altra fattispecie non è indifferente: entrambi
sono diritti esclusivi dei rispettivi titolari, ma, mentre per la distribuzione
vale il principio di esaurimento – in virtù del quale il diritto esclusivo si
esaurisce “nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento
di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del
diritto o con il suo consenso” – ogni atto di comunicazione al pubblico
deve essere espressamente autorizzato dal titolare del diritto.
La
Corte, dopo aver richiamato quanto previsto dal Trattato WIPO sui fonogrammi, precisa da un lato che la comunicazione al
pubblico comprende “gli atti di trasmissione interattiva on-demand”,
dall’altro che la distribuzione riguarda solo i supporti tangibili, le copie
materiali, non quelle digitali.
In
seguito, richiamando la propria giurisprudenza in materia di comunicazione al
pubblico – in particolare, le sentenze SGAE e
Filmspeler
– i giudici europei ritengono che sussistano entrambi i requisiti richiesti
dall’art. 3 Dir. 2001/29: (i) la comunicazione dell’opera, poiché “Tom
Kabinet mette le opere di cui trattasi a disposizione di qualunque persona si
registri sul sito Internet del club di lettura, la quale può avervi accesso dal
luogo e nel momento individualmente scelto”; (ii) la presenza di un
pubblico nuovo, ossia un “numero notevole…di persone che possono avere
accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera” tramite il
club di lettura, pubblico non preso in considerazione dal titolare del diritto
in precedenza.
La fornitura di libri elettronici compiuta da Tom Kabinet tramite il club
di lettura, pertanto, richiede il preventivo consenso dei titolari dei diritti.
Perché questa sentenza è importante?
Benché riferita
ad opere letterarie, la decisione della Corte di Giustizia potrebbe essere
interessante anche per i titolari dei diritti sulle opere musicali, sempre più
diffuse e accessibili tramite piattaforme online.
I gestori di tali
piattaforme, dunque, devono prestare attenzione: il consenso degli aventi
diritto resta imprescindibile per qualsiasi forma di comunicazione al pubblico
dell’opera.