DIRITTO ITALIANO - Giurisprudenza

Cassazione penale, sez. III, 01.08.2017, n. 38174, Radio Veneto 1

Musica in radio e diritti connessi: no alla buona fede dell’emittente radiofonica per sottrarsi alla responsabilità penale

Il caso
Radio Veneto 1, radio locale, è oggetto di un procedimento penale per il mancato pagamento dei diritti connessi sulle opere che trasmette. Sostiene, in propria difesa, di aver sempre pagato quanto dovuto alla SIAE e di non essere stata a conoscenza dell’obbligo di pagare separatamente anche i diritti connessi. Su appello della Procura della Repubblica di Venezia, la questione è chiarita dalla Cassazione.  
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte accoglie il ricorso del Pubblico Ministero: come in precedenti occasioni – caso Tele Radio Orte – si ricorda che “integra il reato previsto dall'art. 171-ter, lett. a), LDA, la riproduzione e la diffusione abusiva di brani musicali da parte di una emittente radiofonica in assenza della preventiva regolamentazione dei rapporti con i titolari dei diritti connessi riconducibili a soggetti diversi dall'autore delle opere”. Soprattutto, la radio non può invocare la buona fede, ossia la mancata conoscenza dell’obbligo di dover pagare i compensi per diritti connessi sulla base del fatto di aver sempre pagato i (diversi) diritti d’autore alla SIAE. Infatti, a giudizio della Cassazione, l’operatore professionale di settore può invocare la scusabilità dell’ignoranza della legge penale (art. 5 codice penale) solo se prova di “aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari (ed) essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici”. Nel caso di specie, Radio Veneto 1 non si è adoperata in questo senso e dunque è penalmente responsabile.  
Perché questa sentenza è importante?
La Cassazione toglie agli utilizzatori professionali uno degli alibi classici: “non sapevo di dover pagare i diritti connessi”. Il loro ruolo di operatori di settore comporta un obbligo informativo forte e specifico, che, se non rispettato, non esclude la responsabilità penale.
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