DIRITTO ITALIANO - Giurisprudenza

Cassazione penale, sez. III, 12.07.2017, n. 34172, Elettrocasa

Diffusione di musica negli esercizi commerciali e obbligo di pagamento dei diritti connessi: l’esercente che non paga è penalmente responsabile

Il caso
Il legale rappresentante di alcuni negozi di elettrodomestici diffonde musica nei suoi punti vendita senza pagare i diritti connessi. La Guardia di Finanza accerta l’illecito e la Corte d’Appello di Trento, ribaltando la decisione del giudice penale di primo grado, condanna per violazione dell’art. 171, comma 1, lett. a) Legge sul diritto d'autore. L’ultima parola spetta alla Corte di Cassazione.  

La decisione della Corte di Cassazione

L’art. 171 LDA punisce chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma "riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui…”. L’imputato si difende con due argomenti: la competenza per la riscossione dei diritti connessi spetta alla SIAE, da lui regolarmente pagata; la Corte d’Appello non ha dimostrato né che le opere diffuse fossero tutelate dal diritto d’autore né che la licenza preventiva di SCF fosse necessaria. La Corte di Cassazione precisa che il reato di cui all’art. 171 LDA presuppone che ci sia un’opera tutelata dal diritto d’autore e che manchi una licenza per il suo utilizzo, sia con riferimento al diritto d’autore che ai diritti connessi. La distinzione tra i primi e i secondi è, per la Corte, netta: “i diritti spettanti a produttori ed artisti sono autonomi rispetto a quelli degli autori di composizioni musicali e essi sono oggetto di una specifica tutela penale”. Anche la relativa gestione è separata tra SIAE e SCF, che è a sua volta libera di affidare mandato alla riscossione dei diritti alla prima. In questo caso, i diritti connessi – il cui pagamento spettava al titolare dei negozi in forza del contratto che aveva stipulato con il proprio music provider – non erano stati pagati a SCF ed era irrilevante il fatto che i diritti d’autore, invece, fossero stati corrisposti alla SIAE. Si precisa anche che, affinché si realizzi il reato, è sufficiente una sola diffusione non autorizzata di brani musicali e che la successiva regolarizzazione mediante licenza con SCF, dopo il controllo della Guardia di Finanza, non sana gli illeciti commessi in precedenza. La responsabilità penale è certa, ricorrendo sia la condotta tipica del reato (diffusione non autorizzata) e il dolo (consapevolezza di dover pagare i diritti connessi). Il titolare degli esercizi commerciali non può neppure dire che “non sapeva di dover pagare”: su chi svolge un’attività economica in modo professionale gravano specifici obblighi di informazione, inclusi quelli in materia di diritti connessi.  

Perché questa sentenza è importante?

Insieme alla sentenza del caso Tele Radio Orte, questa decisione contribuisce a rinforzare la tutela di artisti e produttori anche dal punto di vista penale, tema molto sensibile in Italia. Tutti gli esercizi commerciali che diffondono musica, a prescindere dall’attività svolta, devono pagare i diritti connessi, senza possibilità di giustificazioni.
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